Regime “De Minimis”

Il nuovo Regolamento UE n.2831 del 13 dicembre 2023 (pubblicato lo scorso 15 dicembre 2023) prevede un incremento da euro 200.000 ad euro 300.000 del limite “de minimis”. Dal 01 gennaio 2024, tale regolamento andrà a sostituire quello attualmente in vigore (Regolamento UE n.1407/2013) e resterà in vigore fino al 31/12/2030.

Ambito di applicazione

Il nuovo regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Diversamente dal precedente Regolamento 1407/2013, che all’art.3 prevedeva un limite specifico di euro 100.000, il nuovo Regolamento 2831/2023 non propone un limite differente per le imprese operanti nel settore del trasporto merci per conto terzi. In attesa di ulteriori chiarimenti, pertanto, sembrerebbe applicabile il limite di euro 300.000 anche a queste ultime imprese.

Regime “De Minimis”

Gli aiuti “de minimis” sono aiuti di stato che, considerando il loro importo limitato, non sono considerati tali da incidere sugli scambi tra gli stati membri e da non falsare la concorrenza. Per questo motivo, gli aiuti che rientrano in questo regime sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea di cui all’art. 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

L’aumento del massimale è da verificare nell’arco dell’ultimo triennio su base mobile. Questo significa che, per ogni nuova concessione che rientra nell’ambito del regime “de minimis”, occorre tenere in considerazione l’importo complessivo degli aiuti concessi nei tre anni precedenti.

In proposito, occorre considerare che gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui all’impresa viene accordato il diritto di riceverli indipendentemente dalla data in cui verranno effettivamente erogati.

Il massimale di cui al paragrafo 2 del nuovo Regolamento si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Ai fini del massimale gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.

Registro Nazionale

Laddove gli stati membri non abbiano già provveduto in merito, il nuovo regolamento prevede l’obbligo di istituire un registro centrale nazionale in cui vengano inserite tutte le informazioni sugli aiuti “de minimis” concessi. Per gli stati membri che si sono già attivati, i registri esistenti potranno continuare ad essere utilizzati qualora soddisfino i requisiti stabiliti nel regolamento (vedi Registro Nazionale Aiuti di Stato rna.gov).

È comunque prevista l’istituzione di un registro centrale a livello dell’Unione Europea che potrà essere utilizzato dagli stati membri a partire dal 01 gennaio 2026.

Impresa Unica

Ai fini dell’applicazione del regime “de minimis”, per la verifica del rispetto del massimale occorre fare riferimento alla cosiddetta “impresa unica” intendendosi per tale tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.