Affidamenti bancari, proroga ma serve la richiesta aziendale

Affidamenti bancari in scadenza con proroga automatica, ma è necessaria la dichiarazione con la quale l’impresa attesti di essere in carenza di liquidità. Ad oggi, tuttavia, non sembra esserci una specifica definizione per identificare lo stadio oltre il quale un impresa possa dichiarare di trovarsi in questa condizione. Con la proroga al 30 giugno 2021, concessa dalla legge di bilancio 2021, e quella prevedibile dal 31 dicembre 2021, sono molte le imprese che si trovano con gli affidamenti in scadenza soggetti a rinnovo.

Il Dl 18/2020 prevede la proroga in automatico, ma a molti è sfuggito che è l’impresa a doversi fare promotrice.

IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE

Il Dl 18/2020 prevede misure di sostegno finanziario volte alla proroga automatica degli affidamenti in essere per le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid 19. La norma, però, prevede che queste “possono avvalersene dietro comunicazione”. La possibilità di proroga automatica quindi è legata a una situazione ben precisa: l’impresa deve “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid 19

Lo stato di fatto viene attestato con una dichiarazione autocertificata in base all’articolo 47 del Dpr 445/2000 con la quale il legale rappresentante dell’impresa se ne assume la responsabilità.

COSA SI INTENDE PER “CARENZA DI LIQUIDITA’”

Non sembra emergere da fonti ufficiali una specifica di cosa significhi trovarsi in “carenza di liquidità”. Non ci sono indicazioni né sulla durata né sull’entità che possano essere ritenute congrue per rientrare in questa condizione. Le imprese sono quindi chiamate ad attestare di trovarsi in una determinata situazione finanziaria senza tuttavia sapere esattamente quali siano i parametri che la definiscono. Un intervento che faccia chiarezza sarebbe quindi opportuno.

LA PROROGA AL 30 GIUGNO 2021

Il passaggio che proroga il divieto di revoche al 30 giugno è inserito in maniera sibillina nella legge di bilancio: “all’Art. 56, comma 2, lettere a) b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: “31 gennaio 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”. Ne consegue che non possono essere revocati in tutto o in parte, fino al 30 giugno 2021, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori alla data del 17 marzo 2020. Le modifiche non possono essere apportate né per gli importi accordati, né per la parte utilizzata né per quella non ancora utilizzata. Stessa opportunità vale per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021.

 

 



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