Parco Agrisolare

La misura “Parco Agrisolare”, Investimento 2.2 del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nell’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese beneficiarie.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture quali, la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e/o la realizzazione di un sistema di aerazione.

Le risorse destinate al finanziamento dei suddetti interventi ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.

Un importo pari ad almeno il 40 per cento delle già menzionate risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti Beneficiari

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto, sono possono essere Soggetti Beneficiari:

  1. a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. b) le imprese agroindustriali;
  3. c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto, i Soggetti Beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della Proposta, dei seguenti requisiti:

–    essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;

–    essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

–    non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

–    non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

–    essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal DURC;

–    non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa vigente;

–    non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mipaaf; – non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Mipaaf, a eccezione di quelli derivanti da rinunce;

–    non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.

Ai fini dell’accesso al contributo, il Soggetto Beneficiario, individuato sulla base di quanto illustrato sopra:

–    realizza gli interventi previsti dall’art. 6, comma 1, del Decreto, sostenendone le spese;

–    ha la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati;

–    risulta titolare del titolo autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico ed è firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.

Contributo

La tabella seguente riassume l’entità del contributo previsto distinto in base al settore di appartenenza:

Per richiedere il contributo previsto dal Decreto, l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico.

In caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, il contributo da riconoscere verrà definito sulla base dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione della nuova sezione.

Si segnala che possono essere ammessi ai contributi previsti dal Decreto “Parco Agrisolare” esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico della azienda agricola nella titolarità del Soggetto Beneficiario (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo).

Tale previsione non si applica alle aziende rientranti nella Tabella 3A dell’Allegato A del Decreto.

I componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.

I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all’invio della Proposta e si considerano conclusi quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

–    tutti i componenti principali (moduli e inverter) e secondari risultano installati e collegati;

–    l’impianto è entrato in esercizio, ovvero è collegato con il sistema elettrico nazionale, così come risultante dal portale GAUDI’ di Terna.

Si precisa, inoltre, che l’avvio e la conclusione dei lavori sono subordinati al conseguimento degli eventuali pertinenti titoli autorizzativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.

Ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico, da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dello specifico sito.

Nei limiti delle spese massime ammissibili previste dal, ogni soggetto beneficiario può inviare, più proposte, che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici da realizzare sui diversi siti produttivi.

L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati.

Capacità produttiva impianto fotovoltaico

Per “fabbisogno energetico dell’azienda” si intende il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sul medesimo sito produttivo/unità locale in cui è ubicato il fabbricato/edificio/manufatto destinatario dell’intervento da realizzare.

in fase di progettazione, il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando l’applicazione resa disponibile da GSE al link https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/.

Relativamente alla progettazione dell’impianto, la procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla Misura dovrà prevedere:

– l’individuazione del sito (in termini di coordinate geografiche);

– l’indicazione del valore di radiazione solare “PVGIS-SARAH2”;

– la scelta della tecnologia fotovoltaica che si prevede di installare;

– un fattore correlato alle perdite del generatore fotovoltaico lato corrente continua;

– la modalità di installazione “sul tetto/integrato nell’edificio.

Il valore dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico non dovrà essere superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell’azienda nel sito in cui è realizzato l’intervento. Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati da opportune evidenze documentali.

Spese Ammissibili

La spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore ad € 750.000,00.

Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva, comunque, non superiore ad € 1.000.000,00.

Il Soggetto Beneficiario, nell’ambito della presentazione della Proposta, è tenuto a elaborare una stima delle spese a preventivo, coerentemente con le caratteristiche del progetto presentato.

Non sono ammissibili i costi relativi all’investimento sostenuti per:

  1. a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale o legale;
  2. b) acquisto di beni usati;
  3. c) acquisto di beni in leasing;
  4. d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  5. e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  6. f) lavori in economia;
  7. g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  8. h) prestazioni gestionali;
  9. i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  10. j) spese effettuate o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
  11. k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Spese ammissibili Impianto fotovoltaico

Sono ammesse al contributo, le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili, fino ad un massimo di € 1500/kWp

L’importo del contributo spettante si determina con la seguente formula:

𝑪𝑭𝑻𝑽 [€]=𝐦𝐢𝐧(𝑺𝑭𝑻𝑽;𝟏𝟓𝟎𝟎∗𝑷𝒏)∗𝑬𝒄

ove:

–    SFTV è la sommatoria delle spese ammissibili per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, computate e rendicontate dal Soggetto Beneficiario.

–    Pn è la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico per il quale è richiesto il contributo.

–    Ec è la percentuale dell’entità del contributo assegnata.

 

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

–     acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare;

–     approntamento cantiere e direzione lavori;

–     fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti;

–     spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica.

Spese ammissibili Sistema di Accumulo

In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 1.000 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.

In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

L’importo del contributo spettante si determina con la seguente formula:

𝑪𝒂𝒄𝒄 [€]=𝐦𝐢𝐧(𝑺𝒂𝒄𝒄;𝟏𝟎𝟎𝟎∗𝑪𝒏 )∗𝑬𝒄

ove:

–    Sacc è la sommatoria delle spese ammissibili per l’acquisto e l’installazione del sistema di accumulo, computate e rendicontate dal Soggetto Beneficiario;

–    Cn è la capacità nominale del sistema d’accumulo;

–    Ec è la percentuale dell’entità del contributo assegnata.

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

–    acquisto e installazione di batterie di accumulatori;

–    acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo, intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo. A tale riguardo si precisa che, nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l’installazione dei sistemi di accumulo, non sono ammessi i costi derivanti dall’acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all’impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi);

–    acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.

Spese ammissibili Dispositivi di ricarica

Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a:

–    € 1.500,00 per installazione di dispositivi di ricarica wallbox di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;

–    € 4.000,00 per installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;

–    € 250,00/kW, e fino a un massimo di € 15.000,00 per l’installazione di dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22 kW.

Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.

Interventi Complementari

Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale lo stesso è installato. Gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura consistono nella:

  1. a) rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti;
  2. b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  3. c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.

Si specifica che non può essere ammesso al contributo l’intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o di una porzione dello stesso, su una superficie qualsiasi in cui risulti presente eternit o amianto. Gli interventi complementari alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico dovranno essere realizzati sulla medesima copertura dell’edificio su cui viene installato l’impianto.

In merito agli interventi complementari, è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile pari a € 700/kWp allo scopo di migliorare l’efficienza energetica e/o il benessere animale del fabbricato sul quale è collocato l’impianto fotovoltaico per il quale viene richiesto il contributo.

L’importo del contributo spettante per la realizzazione di uno o più interventi complementari si determina con la seguente formula:

𝑪𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 [€]=𝐦𝐢𝐧(𝑺𝒂𝒎𝒊𝒂𝒏𝒕𝒐 +𝑺𝒊𝒔𝒐𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐+ 𝑺𝒂𝒓𝒆𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆;𝑷𝒏∗𝟕𝟎𝟎 )∗𝑬𝒄

ove:

– Samianto è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di rimozione e smaltimento delle coperture contenenti amianto/eternit;

– Sisolamento è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di isolamento delle coperture;

– Sareazione è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di realizzazione di sistemi di areazione;

– Pn è la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico per il quale è richiesto il contributo;

– Ec è la percentuale dell’entità del contributo assegnata.

Altre spese ammesse

Per tutti gli interventi descritti nei paragrafi precedenti sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all’elaborazione ed alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.

Cumulabilità Incentivi

In relazione alle spese ammissibili identificate ai precedenti paragrafi, l’articolo 11 del Decreto prevede che gli eventuali contributi riconosciuti in attuazione della presente Misura:

–     possano essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento;

–     possano essere, altresì, cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.

Modalità di presentazione Proposta

Ai fini della richiesta di ammissione al contributo, la Proposta deve essere trasmessa, pena l’inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposito Portale “AGRISOLARE”, disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

Le proposte dovranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00:00 del 27 settembre 2022 e fino alle ore 12:00:00 del 27 ottobre 2022.

 

Documentazione da trasmettere

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare la seguente documentazione:

–    documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore, in corso di validità;

–    relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico, timbrata e firmata da un professionista abilitato;

–    visura catastale degli immobili oggetto di intervento;

–    planimetria degli immobili oggetto di installazione dell’impianto fotovoltaico;

–    schema elettrico unifilare di progetto redatto da professionista abilitato;

–    dossier fotografico ante operam costituito da almeno 5 fotografie che, con diverse inquadrature, mostrino in modo completo lo stato dei luoghi del sito, i fabbricati interessati dall’intervento e il quadro di insieme in cui si inseriscono;

–    bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero le copie delle fatture relative alla fornitura dell’energia elettrica intestata al Soggetto Beneficiario, afferente al punto di prelievo (POD) dell’impresa agricola per il proprio fabbisogno energetico;

–    relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell’azienda in energia elettrica equivalente;

–    attestazione CENSIMP dell’impianto esistente;

–    report PDF generato dal sito PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/);

–    documento attestante lo scenario controfattuale;

–    altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, laddove si renda necessario inviare ulteriori documenti tali da poter fornire elementi utili per la valutazione della Proposta;

 Dapr srl è a Vostra completa disposizione per ulteriori informazioni e/o approfondimenti necessari al riguardo



Lascia un commento